Statuto
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPI SOCIALI – PATRIMONIO – DURATA
Art.1 E’ costituita l’Associazione disciplinata dal D. Lgs. 4/12/1997 n. 460 denominata “Opera di Giustizia” con sede in Palermo, Piazza V.E. Orlando n. 33.
Art.2 L’Associazione non persegue fini di lucro ed ha strutture ed organizzazione democratiche.
Art.3 L’Associazione ha per oggetto la tutela dei diritti civili dei cittadini italiani e stranieri residenti in Italia ed intende risolvere le situazioni di bisogno individuale e collettivo degli stessi mediante la piena attuazione del loro diritto di difesa costituzionalmente garantito, nonché attraverso la rimozione di situazioni di ingiustizia, offrendo loro strumenti per agire e difendersi tanto in sede stragiudiziale, che dinanzi ad ogni giurisdizione.
Art. 4 L’Associazione nell’ambito e nel rispetto delle finalità di cui all’art. 3 potrà: a) associarsi, in modo permanente o secondo contingenti opportunità, ad altre Associazioni aventi scopi analoghi o affini al proprio ed aderire a qualunque tipo di consorzio ad organismi federativi e consortili; b) avvalersi della collaborazione di una rete selezionata di avvocati specializzati nelle varie branche del diritto ed altri professionisti, quali ad asempio medici, ingegneri etc., da nominare come consulenti tecnici di parte, all’uopo stipulando con gli stessi apposite convenzioni; c) promuovere iniziative con le istituzioni nazionali e locali tendenti al reciproco arricchimento di idee, proposte ed esperienze al fine di accrescere e diffondere una reale cultura di giustizia; d) effettuare ricerche, studi e consulenze, anche a titolo oneroso, organizzare convegni e corsi; e) promuovere incontri, dibattiti, seminari su temi riguardanti la legge, il diritto, la giustizia, l’economia e la politica e per curare pubblicazioni e siti web sui medesimi temi. E’ fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle suindicate, salvo che per le attività che siano strumentali e connesse. L’Associazione, attenta al mutare delle situazioni sociali ed ambientali, si apre di volta in volta, sempre nell’ambito delle finalità di cui all’art. 3, alla progettazione, programmazione e realizzazione di nuove e diverse attività e servizi consoni ai bisogni della collettività.
Art.5 L’Associazione, per perseguire gli scopi sociali: a) può istituire e sopprimere sedi secondarie in tutto il territorio nazionale; b) si avvarrà in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci; c) può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo e/o subordinato esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e/o specializzare l’attività svolta.
Art.6 L’Associazione ha durata illimitata.
Art.7 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: a) eventuali beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Art.8 Le entrate dell’Associazione sono costituite da: a) contributi dei soci; b) contributi di privati; c) contributi dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di qualsiasi altro Ente Pubblico; d) contributi di Istituti Bancari; e) contributi di organismi internazionali; f) donazioni e lasciti testamentari; g) rimborsi derivanti da eventuali convenzioni; h) proventi di lotterie, giochi e concorsi; i) proventi di merchandising ; j) compensi per studi, consulenze e ricerche.
TITOLO II
I SOCI
Art.9 Sono soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio, in quanto ne condividono gli scopi e le finalità e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento. L’iscrizione avviene su domanda da presentarsi al Consiglio Direttivo. Sull’ammissione dei soci delibera il Consiglio Direttivo a maggioranza entro il termine di due mesi dal ricevimento della relativa domanda. Tutti i soci hanno eguale dignità e posseggono gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell’Associazione. Gli iscritti dell’Associazione devono: a) osservare lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli Organi dell’Associazione; b) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati; c) tenere nei confronti degli iscritti preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione; d) collaborare alle iniziative dell’Associazione e partecipare alle riunioni; e) versare la quota di iscrizione dell’ammontare che sarà determinato dal Consiglio Direttivo, nonché la quota annuale di partecipazione che sarà stabilita di anno in anno dallo stesso Consiglio Direttivo, con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l’anno successivo. Costituisce patto essenziale per tutti gli associati l’uniformità del loro rapporto e delle modalità associative: è pertanto esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione e spetta diritto di voto a tutti gli associati o partecipanti di maggiore età per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. La quota associativa ed il contributo di ammissione non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono soggetti a rivalutazione.
Art. 10 La qualità di socio si perde: a) per recesso ex art. 24 c.c., quando ne sia data comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso avrà effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima; b) per esclusione deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta dei fatti al socio e previa audizione dello stesso, qualora richiesta dal socio medesimo: – nel caso in cui il socio abbia posto in essere un comportamento contrario alle norme statutarie o alle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali; – nel caso in cui il socio abbia intrapreso iniziative o compiuto atti pregiudizievoli per i fini e le attività esercitate dall’Associazione; – nel caso in cui il socio attivo non abbia preso parte, per motivi non giustificabili, alla vita dell’Associazione. c) per morte, incapacità, interdizione o inabilitazione, condanna penale o procedimenti penali per fatti incompatibili con la permanenza nell’associazione; e) per il mancato pagamento della quota sociale per due anni. Il socio receduto o escluso non ha diritto al rimborso della quota associativa, dei contributi di ammissione, né alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
TITOLO III
ORGANI SOCIALI
Art.11 Gli organi sociali sono: a) L’Assemblea; b) Il Consiglio Direttivo; c) Il Presidente.
Art. 12 L’Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti all’Associazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza da un suo delegato.
Art.13 a) L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo; b) si riunisce in seduta straordinaria ogniqualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci; c) la convocazione viene fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata, anche a mano – contenente la data, l’ora, il luogo della riunione e l’ordine del giorno dei lavori – da inviarsi o consegnarsi almeno dieci giorni prima della data della seduta; d) l’Assemblea viene considerata validamente costituita e delibera quando in prima convocazione, sia presente o rappresentata la metà dei soci con diritto di voto + uno; in seconda convocazione è considerata validamente costituita e delibera quando sia presente almeno un terzo dei soci con diritto di voto; e) La seconda convocazione può essere fatta nello stesso giorno della prima purchè con un intervallo di almeno due ore. f) Per quanto riguarda la validità delle delibere dell’assemblea, si rinvia a quanto prescrive in materia il CodiceCivile.
Art.14 L’Assemblea dei soci ha tutte le prerogative e le attribuzioni che ad essa sono demandate dallo Statuto Sociale e dalla legge. L’Assemblea: a) approva, con la maggioranza assoluta dei presenti, il bilancio preventivo e consuntivo presentato e predisposto dal Consiglio Direttivo; b) approva, con la maggioranza relativa dei presenti, le linee programmatiche presentate dal Consiglio Direttivo; c) approva, con la maggioranza relativa dei presenti, la relazione consuntiva predisposta dal Consiglio Direttivo d) delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti sulle modifiche statutarie; e) elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori; f) delibera con la maggioranza dei due terzi dei soci sulla trasformazione in fondazione e sullo scioglimento dell’associazione.
Art. 15 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che, per legge, sono di esclusiva pertinenza dell’Assemblea. Di ogni riunione deve essere redatto il relativo verbale. Il particolare il Consiglio Direttivo: a) provvede all’amministrazione dell’Associazione ivi compreso l’acquisto o la vendita o la permuta dei beni immobili e mobili; b) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza; c) valuta annualmente il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazoine dell’Assemblea; d) delibera sull’ammissione di nuovi associati; e) determina l’ammontare della quota associativa annuale che ogni associato deve versare entro la fine dell’anno di riferimento per il funzionamento dell’Associazione; f) promuove la costituzione di comitati per singoli scopi o iniziative; g) svolge ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisca specificatamente ad altri organi dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà delegare i propri poteri al Presidente o ad uno dei suoi membri.
Art. 16 Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti fra tutti gli associati dall’Assemblea che ne determina il numero. I componenti dell’organo amministrativo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un membro, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea dei soci.
Art. 17 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni anno, nonché ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Presidente da parte di almeno 2/3 (due terzi) dei componenti il Consiglio. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un suo delegato. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. L’Assemblea può deliberare la corresponsione di un compenso ai membri del Consiglio Direttivo, nei limiti di legge, fermo restando in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico e/o di quelle di rappresentanza. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
Art. 18 Il Presidente: a) rappresenta l’associazione nei confronti dei terzi ed ha la firma e la rappresentanza sociale nell’ambito delle deleghe e del mandato conferitogli dal Consiglio Direttivo; b) svolge tutte le funzioni demandategli dallo Statuto e dalla legge; Il Presidente resta in carica per tre anni ed è riconfermabile una sola volta.
Art. 19 Il Segretario-Tesoriere cura, in conformità alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alle direttive del Presidente,la gestione economico-finanziaria, la tenuta dei libri contabili e tutti gli adempimenti di natura contabile e/o fiscale, stende i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e collabora con il Presidente nella gestione delle attività del Consiglio Direttivo. Il cassiere tesoriere resta in carica per tre anni.
TITOLO IV
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art.20 L’Associazione si scioglie per delibera dell’Assemblea o per inattività dell’Assemblea protratta per oltre due anni. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell’Assemblea e sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l’organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.
NORME APPLICABILI
Art.21 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono le norme di legge, ed in particolare del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, che regolano la materia.
