Riflessioni intorno alla pena di morte.
di Claudia Bianco

“<…>La punizione di uccidere chi ha ucciso è incomparabilmente più grande del delitto stesso. L’omicidio in base a una sentenza è incomparabilmente più atroce che non l’omicidio del malfattore” .(L’Idiota, F.M.Dostoevskij).
L’applicazione della pena di morte, quale principio etico giuridico, determina la scelta di uno Stato di togliere la vita ad un individuo sulla base di una sentenza emessa da un Tribunale. Il dibattito intorno alla pena di morte ha visto di recente una mobilitazione a carattere planetario. Le Organizzazioni Internazionali, prima fra tutte l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nel novembre 2007 ha approvato una risoluzione fortemente sostenuta dall’Italia ( già dal 1994) con l’obiettivo di attuare una “Moratoria” Universale della pena di morte, ovvero un’ordinanza di sospensione. Quest ’ultima è stata giudicata la sola via che ,a livello internazionale, potesse trovare piena realizzazione poiché difficile è imporre agli Stati l’abolizione della pena capitale, posto che tale decisione non può provenire da organismi sovranazionali. Pertanto il 18 dicembre 2007 l’ONU ( 104 voti favorevoli, 54 contrari e 29 astenuti) ha approvato la Moratoria Universale della pena di morte. Ciò rappresenta una decisione di grandissimo valore morale ancorché di portata storica. Un’evoluzione positiva, in atto nel mondo da oltre un decennio. In ciò va riconosciuta l’azione di sensibilizzazione svolta in questi anni da numerose associazioni; solo per citarne alcune: Amnesty International; Nessuno tocchi Caino, Emergency, Amref, i vari Movimenti abolizionisti operanti soprattutto nel nord America.
I Paesi che hanno deciso di abolire la pena di morte ( legalmente o di fatto disapplicandola) sono oggi oltre 150. La quasi totalità dei Paesi che la mantengono ( e la applicano con triste regolarità) sono stati dittatoriali, autoritari e illiberali.
Eppure ancora oggi, gran parte dell’opinione pubblica – anche in paesi di compiuta democrazia – si schiera in favore dell’applicazione della pena di morte ; e ciò sulla base di alcune argomentazioni assolutamente non condivisibili per chi scrive. Fra queste, il rilievo che la pena di morte sarebbe un efficace deterrente al dilagare di reati ancorché gravissimi, quali ad esempio stragi e attentati a sfondo terroristico; crimini di guerra, omicidi seriali o attuati con particolare efferatezza. Va detto con forza che tutti i paesi che prevedono l’applicazione della pena capitale quali ad esempio gli USA , la Cina, i Paesi Islamici e buona parte di quelli Asiatici, e taluni della Confederazione Africana, non hanno visto diminuire il ricorso all’omicidio o alla commissione di altri gravi delitti ( sequestro, stupro, traffico di sostanze stupefacenti); né la sua sistematica applicazione ha costituito un deterrente per quelli che l’opinione pubblica definisce “delitti efferati”. A ciò si unisce la possibilità che, a pena eseguita, il “giustiziato” sia riconosciuto successivamente innocente. Sovente infatti, anche nei sistemi giudiziari più evoluti, l’errore posto in essere da un investigatore poco scrupoloso o un avvocato inesperto può comportare l’applicazione della massima pena.
In alcuni casi la pena capitale è inflitta persino a soggetti minorenni ( accade in Iran, Arabia Saudita, Yemen, Pakistan, Sudan); e ciò in totale dispregio del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo, la quale espressamente stabilisce: “…né la pena capitale, né l’imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere comminate per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni”.
La massima pena è stata comminata a soggetti affetti da gravi patologie mentali ( è accaduto in USA).
In alcune zone del mondo, le esecuzioni capitali seguono spesso a processi iniqui; il giudizio è reso nella maggior parte dei casi da un’autorità politico religiosa la cui sentenza di morte – inappellabile - è eseguita immediatamente. Nei Paesi in cui vige la Sharia, si può essere condannati per omosessualità,adulterio o apostasia.
In ultimo non va taciuta la crudeltà delle procedure di attuazione. In Cina si preferisce giustiziare con il fucile; o con il colpo alla nuca di nazista memoria. Il condannato viene fatto preventivamente inginocchiare e spesso reca al collo un cartello che ne riporta la “colpa”. In Arabia ed in genere nei Paesi Islamici la “morte di stato” arriva per impiccagione; sebbene gli stessi giudichino meno cruente ( e dunque prediligano) decapitazione e lapidazione ( inflitta prevalentemente alle donne). Questi Paesi sono soliti mettere in atto “esecuzioni di massa”; allo scopo vengono utilizzati grandi spazi – in genere stadi – dove la folla può radunarsi; trasformando così un luogo di gioia ed aggregazione in luogo di terrore e morte. Negli Stati Uniti d’America la pena di morte viene comminata attraverso folgorazione (sedia elettrica);per asfissia da cianuro (camera a gas) o attraverso iniezione letale , micidiale miscela di almeno tre sostanze: il sodio pentothal (potente anestetico utilizzato nelle comuni operazioni chirurgiche); il pancuronio bromide ( un bloccante muscolare) ed il cloruro di potassio ( che iniettato in dose letale,blocca il cuore provocando la morte del condannato per arresto di tutte le funzioni vitali).
L’esecuzione è poi preceduta da un “agghiacciante” rituale. La beffa del controllo medico preventivo. L’invito rivolto al condannato per la scelta del suo “ultimo pasto”; le ore angosciose trascorse in una saletta attigua insieme ai propri cari e, per chi lo desidera, dei conforti religiosi. Per concludere con i “testimoni”, in genere parenti delle vittime o i pochi giornalisti ammessi, seduti al di là di un vetro. Non v’è alcuno che possa affermare che non si tratti di vera e propria barbarie. Eppure la Storia ci ricorda che il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte fu il Granducato di Toscana, nel 1786, con la famosa “Riforma Leopoldina” fortemente voluta da Leopoldo II, influenzato dal dilagare delle correnti di pensiero illuministe. Quanto all’Italia la pena capitale fu abolita la prima volta nel 1889, grazie al Codice Zanardelli, fatta eccezione per reati quali l’alto tradimento, il regicidio e quelli commessi in tempo di guerra. Fu reintrodotta durante la dittatura fascista e vietata con la nascita della Repubblica; l’ultima esecuzione capitale in Italia risale al 1947. Ma fu ancora prevista dal Codice Penale in tempo di guerra. Nel 2007 è stata definitivamente espunta dalla Carta Costituzionale, anche per il Codice Penale Militare in tempo di guerra. E nell’ottobre 2008, l’Italia ha approvato la ratifica del Tredicesimo Protocollo della Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, relativo all’abolizione della pena capitale per ogni crimine.
A tutt’oggi solo continenti come l’America ( ad eccezione degli USA) e l’Europa ( ad eccezione di Bielorussia) hanno abolito totalmente o disapplicato la pena di morte.
Lo Stato Pontificio,l’ha di fatto disapplicata dal 1870. Tuttavia è stata espunta dalla Legge Fondamentale solo nel 2001 per iniziativa di Papa Giovanni Paolo II. L’orrore e l’inutilità di uno strumento siffatto è tutto racchiuso in un passo che già nel 1764 Cesare Beccaria pubblicava in un trattato dal titolo “Dei delitti e delle pene”: << Parmi un assurdo che le leggi, che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l’omicidio, ne commettano uno esse medesime, e , per allontanare i cittadini dall’assassinio, ordinino un pubblico assassinio>>.
E’ dunque giusto che lo Stato “reagisca” per prevenire, arginare e contenere il diffondersi di comportamenti lesivi che violano i diritti dell’uomo e le regole fondamentali della convivenza civile. Lo Stato ha il diritto ed il dovere di infliggere pene proporzionate alla gravità del delitto. Ma più di ogni altra cosa ha il dovere di far sì che la pena, oltre che difendere l’ordine pubblico violato e tutelare la sicurezza dei cittadini, abbia infine, finalità rieducativa.
Tale finalità non è assolta attraverso l’applicazione della pena capitale. Gli Stati moderni infatti dispongono di mezzi adeguati per reprimere il crimine senza ricorrere alla pena estrema. Giovanni Paolo II, durante la sua ultima visita negli Stati Uniti d’America ha avuto modo di ricordare: <<(…) la società moderna è in possesso dei mezzi per proteggersi, senza negare ai criminali la possibilità di redimersi. La pena di morte è crudele e non necessaria; e questo vale anche per colui che ha fatto molto del male>>.
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